Danno da vacanza rovinata – pacchetti turistici – va risarcito anche il danno morale

L’ha ribadito con una recente sentenza la Terza Sezione della Cassazione, la sent. n. 5271 del 20.02.2023 con cui è stata cassata con rinvio la sentenza di II grado che aveva negato la risarcibilità del danno non patrimoniale, ritenendo prescritto il diritto. La Cassazione ha affermato che il fondamento della risarcibilità del danno morale in tale fattispecie sta proprio nella legislazione di settore concernente i “pacchetti turistici”, emanata in attuazione della normativa comunitaria di tutela del consumatore, nell’ambito dell’obiettivo dell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia CE, che ha reso rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo, prevedendo il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (es. disagio psicofisico che si accompagna alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale. Per questo tipo di risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico sussiste il termine di prescrizione di tre anni dalla conclusione del viaggio.