responsabilità precontrattuale, l’attore è tenuto a provare l’esistenza di un raggiro

Interessante recentissima pronuncia della Seconda Sezione della Corte di Cassazione che con ordinanza n. 3503 del 6 febbraio 2023 è intervenuta in materia di responsabilità precontrattuale e onere della prova nel caso di richiesta di risarcimento del danno.

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha rilevato che, nel caso di richiesta di risarcimento del danno nell’ambito della responsabilità precontrattuale, l’attore è tenuto a provare esclusivamente l’esistenza di un raggiro su un elemento fondamentale del contratto, senza il quale le condizioni contrattuali sarebbero state a lui più favorevoli.

Pertanto, la S.C. ha stabilito che, qualora il danno sia cagionato in fase precontrattuale, seguita da un contratto definitivo regolarmente concluso ma a condizioni svantaggiose, il risarcimento è rapportato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico provocato dal comportamento sleale di una delle parti. Ciò a prescindere dal momento in cui sia avvenuta la violazione del dovere di buona fede ovvero essendo irrilevante che la violazione del dovere di buona fede sia intervenuta cronologicamente a valle e non a monte della conclusione del contratto.