I benefici dovuti alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009″

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 6215 del 2022 hanno definitivamente indicato i criteri medico legali per la quantificazione percentuale delle invalidità, affermando la piena applicabilità di quelli previsti dal DPR 181/09 per tutte le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad esse equiparati.

La pronuncia risolve definitivamente il problema derivante dall’attribuzione di bassi punteggi di invalidità assegnati alle Vittime dalle Commissioni Mediche, che costringevano chi era stato valutato con i criteri più restrittivi a chiedere la rivalutazione per ottenere benefici assistenziali coerenti al maggior grado invalidante da accertarsi.

È, quindi, inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subìto il danno o ottenuto la liquidazione prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 181/2009 sia identico a quello di chi lo abbia subìto o ottenuto la liquidazione dopo, sicché occorre fare applicazione della formula di chiusura. di cui all’art. 4, lett. d) del medesimo D.P.R.

Va da sé che vadano rivalutate le posizioni di chi ha ottenuto la liquidazione in base alle precedenti tabelle con l’applicazione del D.P.R. 181/2009 e la sua previsione della liquidazione anche del danno morale.