Devono essere rimborsate al vincitore anche le spese della procedura di mediazione

Il Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021, conferma l’orientamento vigente
nella giurisprudenza di merito secondo cui le spese e i costi relativi al giudizio di
mediazione devono essere liquidati, all’esito del successivo giudizio di merito,
secondo le regole stabilite dagli artt. 91 ss. c.p.c.
Il caso
Ritenuto che una delibera dell’assemblea condominiale fosse stata pronunciata in
violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese, di cui all’art. 1126 c.c., per un
intervento di rifacimento del lastrico solare, alcuni condomini promuovevano il
procedimento di mediazione e, successivamente al primo incontro, conclusosi
negativamente, presentavano domanda per accertare la nullità della delibera ovvero
pronunciarne l’annullamento.
Unitamente a tali richieste, gli attori domandavano all’autorità giudiziaria il rimborso
dei costi e delle spese legali relativi all’intrapresa procedura di mediazione.
L’adito Tribunale di Trieste rilevava la fondatezza dell’impugnativa promossa,
conseguentemente dichiarando la nullità della delibera assembleare in accoglimento
delle pretese attoree e liquidando le spese di lite in applicazione del criterio della
soccombenza.
Per quanto qui interessa, con riguardo al rimborso delle spese legate alla procedura
di mediazione il Tribunale di Trieste rilevava come, in effetti, gli istanti avevano
dovuto sostenere delle spese a causa dell’atteggiamento della controparte, ciò che
risultava idoneo a legittimarne la pretesa di rifusione delle spese legali e di avvio
della mediazione.
La disciplina delle spese in materia di mediazione
Prima di esaminare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Trieste e, in
particolare, gli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi attorno alla
Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 202
regolamentazione delle spese del procedimento di mediazione, è senz’altro
opportuno ricordare il quadro normativo di riferimento.
In primo luogo, norma di riferimento non può che essere l’art. 13 del d.lgs. 4 marzo
2010, n. 28, che si riferisce all’ipotesi in cui sia stata formulata, da parte del
mediatore, una proposta conciliativa, ma la stessa sia stata rifiutata dalla parte poi
risultata vincitrice all’esito dell’instaurato giudizio di merito: in tal caso, è esclusa la
ripetizione delle spese di mediazione sostenute da tale parte, ed è previsto il
rimborso di quelle sostenute dal soccombente.
È evidente come tale norma – come incidentalmente chiarito dal provvedimento in
commento – non possa tuttavia trovare applicazione nel caso di specie, in cui il
procedimento di mediazione non è riuscito ma neppure è stata formulata una
proposta alle parti.
Con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale,
peraltro, fondamentale è l’arresto di Cass., sez. un., 10 luglio 2017, n. 16990 (la si
veda in www.judicium.it, con nota di F. Valerini, La sorte dell’onorario dell’avvocato
per la fase stragiudiziale quando sia seguita la fase giudiziale), la quale ha affermato
che «il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno
emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale nella
fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova
secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. Per poter porre
a carico del danneggiante quella spesa, essa deve essere valutata ex ante, cioè in
vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del
giudizio e non deve essere stata in concreto superflua»: in altri termini, secondo le
Sezioni Unite occorre distinguere tra le spese processuali e spese sostenute nella
fase stragiudiziale, le quali ultime fanno parte del c.d. danno emergente subito dal
danneggiato e, quindi, il relativo ristoro deve essere richiesto con domanda
tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la
scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il
risarcimento del danno subito.
Con riguardo specifico al tema del rimborso delle spese sostenute nel procedimento
di mediazione, è interessante richiamare la pronuncia di Trib. Mantova 9 aprile 2018
la quale, ponendosi in espresso contrasto con le Sezioni Unite testé richiamate, ha
affermato che «in ordine alla liquidazione delle spese della fase di mediazione, non
si ritiene (in consapevole contrasto con Cass. n. 16990/2017) trattarsi di autonoma
voce di danno da provarsi e da dover essere oggetto di condanna al risarcimento
anziché di mera liquidazione ex art. 91 c.p.c. Una volta che siano state ritenute
funzionali alla difesa della parte vittoriosa, non è, infatti, condivisibile la tesi che
distingue il fondamento per la imputabilità delle spese legali di soccombenza a
seconda che esse siano maturate nella fase stragiudiziale (come quelle relative al
procedimento di mediazione) o nella successiva fase giudiziale, dovendo esso
essere identico per ovvie ragioni di identità e coerenza».
Quello espresso dal tribunale mantovano appare, in realtà, l’orientamento dominante
in materia di liquidazione delle spese sostenute nella fase di mediazione che abbia
preceduto il giudizio di merito.
A tal riguardo, si veda infatti – per un momento temporale antecedente alla
pronuncia delle Sezioni Unite -, Trib. Verona 15 ottobre 2015, la quale ha incluso il
compenso per l’attività prestata dal difensore della controparte nella fase di
mediazione nella condanna pronunciata ai sensi dell’art. 91 c.p.c.: nel testo del
provvedimento si può leggere infatti che «l’assistenza prestata dall’avvocato nel
corso della fase di mediazione obbligatoria, svoltasi nella pendenza del giudizio, va
qualificata come attività stragiudiziale ai sensi dell’art. 20 del d.m. 55/2014,
trattandosi di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel
giudizio. Tra le spese processuali da porre a carico della parte soccombente nel
giudizio rientra anche il compenso per l’attività di assistenza prestata dal difensore
della controparte nella fase di mediazione obbligatoria svoltasi nella pendenza del
giudizio».
Ancor prima, sul punto, si era pronunciato Trib. Modena 9 marzo 2012, dove si era
affermato che «stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione
della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di
causalità le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal
vincitore, in quanto esborsi. Il convenuto va perciò condannato pure al rimborso
della somma complessiva […] sostenuta per l’espletamento della mediazione»,
sostanzialmente riconducendo le spese sostenute per la mediazione al regime di cui
agli artt. 91 ss. c.p.c.
Tale orientamento, come visto costantemente seguito dalla giurisprudenza di merito
anche successivamente all’arresto delle Sezioni Unite del 2017, ha trovato una
conferma nella pronuncia del Tribunale di Trieste qui in commento, dove si è
appunto chiarito che «il rapporto tra mediazione e processo civile non si limita ad
una relazione “cronologica”, necessaria ovvero facoltativa, implicando anche un
necessario coordinamento tra l’attività svolta avanti al mediatore e quella dinanzi al
giudice, sotto una pluralità di profili; sicché la condotta della parte nel corso della
mediazione non può non avere ricadute nel successivo processo in termini di spese
di lite, nel senso che ben può la parte soccombente essere condannata a rimborsare
al vincitore anche le spese da questo sostenute per l’esperimento del tentativo
obbligatorio, in quanto qualificabili come esborsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91
c.p.c.

 

FONTE: IL QUOTIDIANO GIURIDICO