Covid: legittimo il blocco degli sfratti, nei limiti della proroga sino al 31 dicembre 2021

Con la sentenza n. 213 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, 17-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 21 del 2021, 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 69 del 2021, nella parte in cui prevedono la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, per l’emergenza Covid, con le relative proroghe, poiché la proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 – è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo, destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale.

 

Il caso

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2021, il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione sollevava questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020; b) dell’art. 17-bis del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che proroga la suddetta sospensione sino alla data del 31 dicembre 2020; c) dell’art. 13, comma 13, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha ulteriormente prorogato tale sospensione sino alla data del 30 giugno 2021.

Il giudice rimettente dubitava, in primo luogo, della compatibilità dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, con l’art. 77 Cost. per carenza dei presupposti di necessità ed urgenzavenendo in rilievo situazioni di morosità non correlate sul piano causale alla pandemia da COVID-19.

Assumeva, inoltre, il contrasto delle disposizioni censurate con l’art. 3 Cost. per intrinseca contraddittorietà poiché la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità è disposta in generale, senza alcuna possibile valutazione né della correlazione causale dell’inadempimento con l’emergenza pandemica, né degli effetti socio-economici di tale emergenza.

Secondo il giudice a quo le disposizioni indicate si sarebbero poste, inoltre, in conflitto con l’art. 42 Cost., laddove le stesse, anche per effetto delle proroghe, avrebbero finito per costituire una sorta di espropriazione in senso sostanziale senza indennizzo, in contrasto anche con la tutela del risparmio nel settore immobiliare riconosciuta dall’art. 47, comma 2, Cost.

Il giudice rimettente sospettava altresì della compatibilità delle norme censurate con l’art. 24, comma 1, Cost., poiché il diritto del creditore di soddisfarsi in sede esecutiva è parte essenziale della tutela giurisdizionale dei diritti.

Il giudice a quo censurava, infine, le stesse disposizioni per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. In particolare le previsioni oggetto del giudizio, specie a seguito delle proroghe via via disposte, per un verso, avrebbero inciso negativamente sulla ragionevole durata del processo, garanzia estesa da tempo dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo anche alle procedure esecutive e, per un altro, avrebbero violato il diritto di proprietà del locatore.

Con ulteriore ordinanza depositata il 3 giugno 2021, il Tribunale di Savona, in funzione di giudice dell’esecuzione sollevava questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito; b) dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito; c) dell’art. 40-quater del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il giudice a quo dubitava, in primo luogo, della compatibilità delle norme censurate con l’art. 3 Cost., in quanto le stesse dispongono un differimento generalizzato dell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto per morosità, senza che assuma rilievo la correlazione dell’inadempimento del conduttore con la pandemia e senza consentire all’autorità giudiziaria una comparazione delle rispettive condizioni economiche delle parti. Sotto quest’ultimo profilo, la mancata considerazione della possibile debolezza sul piano economico del locatore – attestata nella fattispecie concreta dall’ammissione dell’esecutante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – avrebbe ridondato in una violazione dell’art. 3, comma 2, Cost.

Inoltre, il Tribunale di Savona lamentava la lesione degli artt. 4142 e 117 Cost., nonché dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, perché le disposizioni censurate procrastinano, senza alcuna misura efficace in favore del locatore, una situazione nella quale quest’ultimo è privato della disponibilità del proprio immobile senza poter neppure recuperare ex post i canoni dovuti, attese le relative difficoltà secondo la comune esperienza.

Il giudice a quo assumeva, ancora, un possibile contrasto delle norme censurate con gli artt. 1124111 e 117 Cost., nonché con l’art. 6 CEDU e con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché le medesime, impedendo all’esecutante di ottenere il rilascio dell’immobile, avrebbero finito per violarne il diritto di accesso al giudice che contempla anche la fase esecutiva, nella quale il diritto accertato nel giudizio di cognizione trova concreta soddisfazione.

La decisione della Corte costituzionale

Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato la non fondatezzadelle questioni sollevate.

Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 77 Cost., la Corte ha premesso che il sindacato sulla legittimità dell’adozione di un decreto-legge, da parte del Governo, deve essere limitato alle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione, al fine di evitare la sovrapposizione tra la valutazione politica del Governo e delle Camere (in sede di conversione) e il controllo di legittimità costituzionale. L’urgente necessità del provvedere può, peraltro, riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti per situazioni straordinarie venutesi a determinare. In sostanza, per i decreti-legge a contenuto plurimo, ciò che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza della ratio dominante che li ispira.

Sulla base di queste premesse, il Giudice delle leggi ha osservato che la questione non è, all’esito, fondata con riguardo ad entrambi gli aspetti del parametro evocato, in quanto l’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, pur inserito in un decreto-legge il cui titolo si riferisce a «termini legislativi», «realizzazione di collegamenti digitali», «esecuzione della decisione 2020/2053» e infine del «recesso del Regno Unito dall’Unione europea», è volto a far fronte all’emergenza sanitaria determinata dal persistere della pandemia da COVID-19 prorogando il termine di durata della sospensione (e ridelineandone, in senso restrittivo, l’ambito applicativo). Pertanto, la disposizione si colloca coerentemente in un decreto-legge dal contenuto sin dall’origine eterogeneo sul piano materiale. In esso diverse disposizioni di proroghe di termini sono accomunate dall’indicato scopo, rispetto al quale la norma censurata non può ritenersi totalmente «estranea» o addirittura «intrusa», cioè tale da interrompere ogni nesso tra la situazione di urgenza e necessità e una singola disposizione del decreto-legge, in termini non dissimili dalla correlazione che deve sussistere tra il contenuto del decreto-legge e quello della legge di conversione.

Con riguardo alla prospettata violazione dell’art. 3 Cost., la Corte ha evidenziato che l’iniziale sospensione, fino al 31 dicembre 2020, dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è fuori dal thema decidendum. Ancorché non censurata, è stato rilevato che l’iniziale sospensione, nella sua ampia portata riguardante tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili, era motivata dall’eccezionalità della situazione determinata dal rapido diffondersi dalla pandemia da COVID-19, che ha creato un’inedita condizione di grave pericolo per la salute pubblica, costituendo essa «un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari». La rapidità e l’estensione del contagio hanno portato a limitazioni di movimento e di attività nel rispetto di rigide regole di distanziamento e di adozione di dispositivi individuali di protezione. Per effetto delle misure di contenimento della pandemia, nel periodo dell’emergenza sanitaria vi è stato l’arresto di fatto di numerose attività economiche con conseguente difficoltà di ampi strati della popolazione, per fronteggiare le quali è stata posta in essere un’ampia e reiterata normativa dell’emergenza con l’impiego di consistenti risorse economiche nella logica della solidarietà collettiva.

Ma nell’immediato siffatta emergenza sanitaria ha chiamato in causa, altresì, la solidarietà economica e sociale a cui ciascuno è tenuto nell’esercizio dei propri diritti. Nel corso dell’anno in cui si è manifestata la pandemia e fino al 31 dicembre 2020 la temporanea sospensione dell’esecuzione di tutti provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ha costituito una delle tante misure adottate per fronteggiare l’emergenza. Da una parte occorreva evitare che le attività esecutive, oltre a gravare sui tribunali, ponessero le persone necessariamente in contatto con conseguente incremento del rischio di contagio. D’altra parte i soggetti destinatari dei provvedimenti di rilascio rischiavano di vedere, per loro in particolare, aggravarsi quella situazione di difficoltà, che pure era di portata generale, giacché, nelle locazioni abitative l’oggetto del rilascio sarebbe stato anche l’abitazione, con incidenza, quindi, su un diritto inviolabile e, nelle locazioni non abitative, il rilascio avrebbe avuto ad oggetto un esercizio commerciale o un’azienda con pregiudizio del diritto di iniziativa economica privata, che parimenti è tutelato ex art. 41, comma 1, Cost.

In questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria, ad avviso della Corte, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie. Al metro di questa maggiormente estesa discrezionalità, una misura come la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, appare quanto meno non manifestamente irragionevole.

Però – ha aggiunto la Consulta – il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneoL’emergenza può giustificare, solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore. Nella fattispecie, la sospensione è stata giustificata da una circostanza eccezionale, quale l’emergenza pandemica, tanto che la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata ripetutamente prorogata (da ultimo, fino al 31 dicembre 2021). La significativa estensione temporale dell’emergenza rendeva peraltro necessario il progressivo adattamento delle misure apprestate per fronteggiarla, in modo da tenere nel debito conto la concreta evoluzione della situazione epidemiologica e assicurare sempre la proporzionalità delle misure medesime rispetto a tale situazione. Il legislatore ha ritenuto, nella sua discrezionalità, poco praticabile un sistematico coinvolgimento del giudice dell’esecuzione per valutare le singole situazioni concrete di conduttori e locatori, da apprezzarsi caso per caso. Occorreva però un progressivo adattamento della misura emergenziale, gravante sulla categoria dei locatori, per i quali la solidarietà economica e sociale di ciascuno non poteva spingersi oltre un certo limite, al di là del quale c’è solo la solidarietà collettiva per il tramite innanzi tutto dello Stato e della fiscalità generale.

Ha proseguito la Corte nel senso che ciò non è avvenuto per la sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione del debitore (art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020), per le quali è stata prevista, dall’art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, la proroga tout court fino al 30 giugno 2021; disposizione questa di cui è stata, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale atteso che il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga. Invece, il precedente comma 13 dello stesso art. 13 del d.l. n. 183 del 2020, relativo all’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, ha operato un primo aggiustamento limitando, dopo il 31 dicembre 2020, la proroga della sospensione dell’esecuzione ai soli provvedimenti di rilascio per morosità, con conseguente cessazione di tale sospensione per tutti i provvedimenti di rilascio, in particolare, per finita locazione; morosità alla quale sono normalmente sottese difficoltà di carattere economico-sociale che, anche se antecedenti alla pandemia, si sono verosimilmente aggravate con essa. Di lì a poco è seguito l’art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021 che cadenza ulteriormente l’esaurimento della sospensione dell’esecuzione di tali provvedimenti, senza più prevedere – e quindi escludendo – la sospensione per quelli destinati ad essere emessi dopo il 30 giugno 2021. A tal proposito occorre distinguere tra provvedimenti di rilascio secondo che siano stati adottati: a) prima del 28 febbraio 2020; b) dopo il 28 febbraio 2020, ma non oltre il 30 settembre 2020; c) dopo il 30 settembre 2020 e fino al 30 giugno 2021. Si ha, quindi, che la sospensione dell’esecuzione è cessata il 30 giugno 2021, oppure il 30 settembre 2021, o infine è destinata a cessare il 31 dicembre 2021.

Senonchè, secondo il Giudice delle leggi, tale graduazione è funzionale allo scopo di evitare la pressione sulle strutture degli uffici giudiziari per effetto della contestuale esecuzione dei provvedimenti “arretrati” ed è stata compiuta con criteri non manifestamente irragionevoli. La data di adozione del provvedimento di rilascio, che vale a cadenzare la cessazione di efficacia della sospensione, è indirettamente indicativa dell’epoca della morosità, potendo ragionevolmente ritenersi che di norma i provvedimenti più risalenti si riferiscono a morosità meno recenti. Infatti, sebbene il legislatore abbia individuato, anche per comprensibili motivi di semplificazione dell’attività degli ufficiali giudiziari e dei giudici dell’esecuzione, come data rilevante quella dell’emanazione del titolo esecutivo e non già quella della morosità, è presumibile, secondo l’id quod plerumque accidit, che siano stati pronunciati prima i provvedimenti di rilascio concernenti le morosità più risalenti. Nel complesso, quindi, quanto alla proroga nel 2021 della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sono stati introdotti adeguati criteri selettivi, che invece sono mancati nella parallela previsione della proroga della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Ciò rende non irragionevole la proroga, graduata nel tempo secondo le scadenze sopra indicate, della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per morosità.

All’esito, la Corte ha sostenuto che la gradualità dell’esaurimento di tale misura emergenziale consente di ritenere sussistente anche l’altro presupposto legittimante il differimento ex lege dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fissato dalla giurisprudenza costituzionale nella temporaneità della misura, la cui estensione va da meno di un anno per i provvedimenti di rilascio per finita locazione fino a una durata variamente articolata per i provvedimenti di rilascio per morosità. In particolare la proroga della sospensione al 31 dicembre 2021 ha una durata non superiore a quindici mesi, riguardando essa solo i provvedimenti di rilascio per morosità adottati dopo il 30 settembre 2020.

Pertanto, secondo la Corte, mediante la progressiva e differenziata riduzione dell’ambito di applicazione della misura in esame, in simmetria con l’allentamento dell’emergenza sanitaria, il legislatore ha realizzato quel non irragionevole bilanciamento dei diritti costituzionali in rilievo, che è invece mancato nella parallela norma di proroga, nel 2021, della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione del debitore.

Le questioni non state dichiarate non fondate anche rispetto agli altri parametri indicati.

Con riferimento all’incidenza sproporzionata della misura esaminata sul diritto di proprietà del locatore, la Corte ha ribadito che un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni è ammissibile ove sussista un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e la salvaguardia dei diritti dell’individuo. Sulla stessa linea si pone, da tempo, la giurisprudenza della Corte EDU nell’interpretazione della garanzia espressa all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In conseguenza, l’emergenza pandemica, con la connessa crisi economico-sociale, costituisce senz’altro un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l’operatività della misura di sospensione. Infatti, spetta proprio al legislatore nazionale l’individuazione di quei motivi di interesse generale che consentono, anche secondo la giurisprudenza europea, una limitazione del diritto di proprietà. Né la misura indicata è equiparabile ad un’espropriazione, non solo per la temporaneità della stessa, ma anche perché, sino al momento dell’effettivo rilascio, permane in ogni caso in capo al conduttore, anche se il contratto si è già risolto, l’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni.

Anche con riferimento alla dedotta lesione dell’art. 24 Cost., la Consulta ha affermato, sotto un primo profilo, che, sebbene l’esecuzione coattiva delle decisioni giudiziarie rientri nell’alveo dell’art. 24 Cost., in quanto essa è fondamentale per una tutela effettiva dei diritti accertati in sede cognitiva, tuttavia, il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all’art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di azione. Peraltro, ad avviso della Corte, le norme censurate non impediscono in via definitiva all’avente diritto al rilascio di promuovere un’azione esecutiva per rientrare in possesso dell’immobile, in quanto le stesse si limitano, in presenza di una situazione di carattere eccezionale e imprevedibile come l’emergenza pandemica, a differire temporaneamente la possibilità di agire in executivis.

Per altro verso, ha esposto la Corte, neppure sono fondate le questioni concernenti la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, e dell’art. 111 Cost., laddove assumono un contrasto delle norme censurate con tali parametri rispetto alla ragionevole durata delle procedure esecutive. Invero, sebbene la Corte EDU abbia affermato che le norme che dispongono la sospensione dei provvedimenti di sfratto incidono sull’effettività della tutela del diritto dell’esecutante, che deve svolgersi entro un termine ragionevole, è necessario che tale diritto, nell’ordinamento interno, venga bilanciato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, attesa la valutazione sistematica e non frazionata sulla violazione dei diritti demandata alla Corte. Nell’ambito della predetta valutazione di carattere sistematico, il sacrificio di un diritto costituzionale non è irragionevole, nell’ipotesi in cui sia frutto di scelte non prive di una valida ragione giustificativa. Nella specie lo scopo del differimento della tutela esecutiva del locatore può essere individuato nell’eccezionalità della situazione correlata all’emergenza pandemica da COVID-19.

In ultimo, il Giudice delle leggi ha rilevato che, se l’eccezionalità della pandemia da COVID-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini già indicati), d’altra parte, però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale ex art. 42, comma 2, Cost. Resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato.

Esito del giudizio di costituzionalità:

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell’art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 324424777 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, con l’ordinanza indicata in epigrafe, e dell’art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 311244142111 e 117 Cost., nonché all’art. 6 CEDU, all’art. 1 Prot. addiz. CEDU e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, e dell’art. 40-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69, sollevate dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento agli artt. 11 e 41 Cost., nonché all’art. 47 CDFUE, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 77 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste con l’ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell’art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell’art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste, in riferimento agli artt. 4247, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, e dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all’art. 42 Cost. e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, con le ordinanze indicate in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell’art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate, in riferimento all’art. 24 Cost., dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona con le ordinanze indicate in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del d.l. n. 183 del 2020, come convertito, e dell’art. 40-quater del d.l. n. 41 del 2021, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Trieste e dal Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, e dal solo Tribunale ordinario di Savona, in riferimento all’art. 111 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

FONTE: QUOTIDIANO GIURIDICO