Non sono ripetibili le spese per la ristrutturazione della casa della compagna

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione n. 18721 dell’1 luglio 2021.

S. G. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste.

Il ricorrente espone di aver citato, dinanzi al Tribunale di Udine, M. C., ex compagna convivente, per ottenerne la condanna al pagamento di euro 92.042,01 o della diversa minor somma corrispondente a quanto pagato per eseguire una serie di lavori ed opere nell’immobile di proprietà della convenuta.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta a corrispondere euro 82.583,83, ritenendo gli esborsi effettuati da S. G. non riconducibili alla solidarietà conseguente alla comunanza di affetti, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per il ménage familiare, dell’esclusivo vantaggio ricavatone dalla proprietaria dell’immobile e dell’obiettiva consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio.

M. C. impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Trieste, ritenendola viziata per extrapetizione, avendo accolto la domanda dell’odierno ricorrente proposta tardivamente, solo sanandone l’erronea qualificazione, e ritenendo ricorrenti i presupposti di cui all’art. 2041 c.c., anziché quelli di cui all’art. 2034 c.c.

La Corte d’Appello, con il pronunciamento oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame, ritenendo che S. G. avesse dato il consenso al verificarsi dello squilibrio patrimoniale, giacché aveva partecipato attivamente ai lavori di ristrutturazione, scegliendo in modo autonomo gli impianti e gli arredi da utilizzare nella casa della convenuta destinata a residenza familiare, persino scontrandosi con la ex convivente che aveva dimostrato di aver reputato talune scelte eccessive, aveva volontariamente deciso di farsi carico di una parte delle spese di ristrutturazione dell’immobile; qualificava le prestazioni effettuate da S. G. come obbligazioni naturali, trovando esse giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia e non travalicando i limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva e all’interesse da soddisfare (i redditi da lavoro dei due conviventi erano simili nell’ammontate, ma il patrimonio immobiliare e mobiliare di S. G. nel 2013, anno di cessazione della convivenza, era risultato di 500.000,00 euro).

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la «Violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2041 c.c.», per non avere la sentenza impugnata tenuto conto che le prestazioni effettuate trovavano ragione nel programma di vita comune con M. C. che, però, era naufragato dopo solo quattro anni.

L’assunto da cui risulta partita la Corte d’Appello, cioè l’inconciliabilità tra la convivenza more uxorio e l’azione di arricchimento senza causa nell’ipotesi di prestazioni rese da un convivente a favore dell’altro per ristrutturare o costruire la dimora comune, posto che tali elargizioni sono inevitabilmente spontanee, si porrebbe in contrasto – secondo la prospettazione del ricorrente – con la giurisprudenza di legittimità.

L’erroneità della decisione impugnata emergerebbe proprio dal confronto con l’orientamento di questa Corte, più volte espressasi sulla sussistenza del diritto dell’ex convivente di esperire l’azione di ingiustificato arricchimento, a prescindere dalla spontaneità delle elargizioni, ove le stesse abbiano portato al vantaggio dell’altro, esorbitino i limiti di proporzionalità e di adeguatezza, atteso che la volontarietà del conferimento è indirizzata non solo a vantaggio del partner proprietario esclusivo, ma alla formazione e fruizione del bene comune, escludendo che il conferimento possa configurarsi alla stregua di un’attribuzione spontanea a favore dell’accipiens ovvero di una disposizione liberale.

Il motivo è infondato.

La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate dovesse essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto non esorbitante dalle esigenze familiari e rispettoso dei minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui alla medesima disposizione.

La conclusione della sentenza impugnata è coerente con l’affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens

A monte vi è da considerare che l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza».

FONTE: QUOTIDIANO GIURIDICO