Sentenza importantissima in tema di multiproprietà e finanziamenti.

In soli 4 mesi dall’inizio del procedimento Federcontribuenti ottiene una sentenza importantissima in tema di contratti dimultiproprietà e finanziamenti. L’avvocato Zanetti di Federcontribuenti spiega,”abbiamo vinto una causa contro Intesa San Paolo (già Finemiro e Neos Finance) nonostante il prestito al consumo fosse del 2001 ed estinto anticipatamente nel 2005. Siamo riusciti ad affermare il diritto di non prescrizione per la nullità contrattuale, e il diritto di ottenere la restituzione sia delle rate versate che degli interessi dal loro pagamento”.Il giudice istruttore del Tribunale: ”accertata la nullita’ del contratto di vendita e del contratto di finanziamento che a tale vendita accede condanna Intesa San Paolo Personal Finance spaalla restituzione in favore dei ricorrenti di euro 15.676,75 oltre interessi legali al saldo dal 01.03.2005, data di estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 19.045,97”.

L’avvocato Zanetti prosegue: ”i nostri assistiti sono stati contattati nel lontano 2001 dalla Zenit srl come vincitori di un buono vacanze che sarebbe stato consegnato loro presso un hotel. In quel contesto sottoscrivevano un contratto di acquisto di certificato di associazione a tale Castillo Beach Club che dava loro il diritto a godere di un appartamento in time sharing in periodi settimanali al prezzo di vecchie Lire 24.990.000 di cui, una parte in contanti, il restante a mezzo di finanziamento sottoscritto al momento con FinemiroStile (ora Intesa San Paolo): 60 rate da euro 270,35. Siamo riusciti a dimostrare come un contratto di acquisto e uno di finanziamento sono funzionalmente legati tra loro, per cui entrambi soggetti a stessa sorte.

Il contratto di acquisto non è a norma in quanto come oggetto troviamo una non ben specificata affiliazione quindi è nullo anche il contratto di finanziamento che è funzionale all’acquisto. Lo stabilisce l’art. 1346 del c.c.,: ”l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile”. Secondo il Tribunale non è chiaro cosa mai in realtà sia stato acquistato e neppure quando e come il diritto di godimento sia esercitabile. Il contratto, quando parliamo di multiproprietà, deve specificare con precisione il suo oggetto, chiarendo il periodo nel quale il diritto può essere esercitato.

  • Pubblicato il: 20 Febbraio 2015
  • | Categorie: Novità