Le macchie di umidità sono vizi facilmente riconoscibili

Le macchie di umidità, visibili dai visitatori dell’appartamento in vendita, in assenza
di operazioni fraudolente di occultamento a mezzo di utilizzazione dell’arredamento,
costituiscono vizi facilmente riconoscibili, con il conseguente esonero da
responsabilità del venditore. É quanto si legge nell’ordinanza n. 23659 del 31 agosto
2021.
PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI:
Conformi: Cass. civ. n. 2862/1997
Cass. civ. n. 695/2000
Difformi: Non si rinvengono precedenti
C.G. ed A.S. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Verona Z.L. e L.C.
Gli attori, premesso di avere acquistato dai convenuti – con atto stipulato il 27
settembre 2001 – la proprietà di un appartamento sito in Verona, esponevano che la
medesima unità immobiliare presentava gravi vizi (umidità, infiltrazioni e muffa su
due pareti, nonché inconvenienti dell’impianto di riscaldamento), denunciati ai
venditori con telegramma in data 5 ottobre 2001 e riscontrati a mezzo di apposito
accertamento tecnico preventivo. Chiedevano, quindi gli attori, la restituzione della
parte del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore dell’immobile e la
condanna al risarcimento del danno quantificato in euro 25.822,84. I convenuti,
costituitisi in giudizio, contestavano l’avversa domanda e ne chiedevano il rigetto.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 31 agosto 2021, n. 2365
L’adito Tribunale, accertata la presenza di vizi sulle pareti dell’immobile, ne
riducevano il prezzo in misura corrispondente al costo per l’eliminazione dei vizi
stessi (valutato in euro 9.585,18).
Lo Z. e la L. interponevano appello avverso la sentenza del Tribunale, di cui
chiedevano la totale riforma.
La Corte di Appello di Venezia, in totale riforma della decisione del Tribunale di
prima istanza, respingeva la domanda.
Nell’occasione e per quanto rileva ai fini dell’odierno decidere la Corte distrettuale, a
differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non valutava come nascoste
dagli arredi le chiazze di umidità lamentate ed accertate, con conseguente
affermazione dell’esonero da responsabilità per facile riconoscibilità dei vizi oggetto
dell’eccezione, accolta, sollevata dagli appellanti già convenuti.
Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorrono i C.-A.
Con il primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di
omesso esame di un fatto storico decisivo quale la presentazione dell’immobile agli
acquirenti come privo di vizi in quanto “completamente restaurato”.
Il motivo non può essere accolto. Deve evidenziarsi che la doglianza dei ricorrenti
attiene, in buona parte, a profilo fattuale non rientrante nella fattispecie di cui
all’invocato parametro normativo processuale (art. 360, n. 5 c.p.c.).
Più in particolare va rilevato che l’oggetto sostanziale della censura non è diretto a
focalizzare un preciso fatto che sia stato oggetto di omessa valutazione.
La medesima censura appare, viceversa, tesa a far erroneamente intendere come
omessa valutazione ciò che, in effetti, ha costituito oggetto di considerazione e
valutazione (pur se in termini diversi da quanto auspicato dai ricorrenti) ovvero il
giudizio stesso sulla riconoscibilità dei lamentati vizi. Per di più il giudizio dato su tale
facile riconoscibilità è stato congruamente motivato dalla decisione gravata a mezzo
di logiche deduzioni ed argomentazioni quali, più specificamente ancora, quella
relative al risultante fatto che vi era stata visibilità delle macchie, viste anche da altri
visitatori dell’appartamento ed inesistenza di operazioni fraudolente di occultamento
a mezzo di utilizzazione dell’arredamento al fine di nascondere.
Peraltro, ancora, va rilevato come – secondo consolidato orientamento
giurisprudenziale – l’utilizzazione per la presentazione di quanto proposto in vendita
come idoneo al “buon funzionamento” o “completamente restaurato” non equivale
automaticamente a dichiarazione di esenzione da vizi.
Il motivo deve, dunque, essere respinto.

 

FONTE: QUOTIDIANO GIURIDICO