Disturbo della quiete pubblica. Perizia fonometrica. Cassazione stabilisce la non necessità della perizia

Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 Penale del 26 settembre 2025 n. 32043 in materia di disturbo della quiete pubblica offre lo spunto per un esame della materia.

La casistica è molto eterogenea e sino ad ora non si addiveniva ad una pronuncia di condanna in assenza di perizia che attestasse il superamento della normale tollerabilità.

Il caso di specie riguardava un uomo ritenuto responsabile del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone per avere, durante le ore notturne, cagionato forti rumori ed ascoltato musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell’appartamento del piano inferiore, il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo.

La Suprema Corte con ampia discettazione, ha fugato ogni dubbio in materia e confermato la decisione del Giudice di merito che aveva fondato il suo convincimento sulla testimonianza resa da due vicini di casa del ricorrente e sulla relazione di servizio delle Forze dell’Ordine intervenuti in loco che avevano effettivamente riscontrato la musica ad alto volume a notte fonda e presenza di cani nella casa del denunciato.

L’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità, ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile, è un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che può prescindere dalla stretta perizia fonometrica.

Il contenzioso tra vicini, spesso scatenato da rumori, fumi o altre immissioni che superano il limite della sopportazione, trova la sua regolamentazione cardine nell’articolo 844 del Codice Civile.

Tale norma stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili, derivanti dal fondo del vicino, se queste non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Un principio giurisprudenziale consolidato, e recentemente ribadito, chiarisce la natura della prova in questi giudizi. L’accertamento del superamento della soglia non costituisce una mera valutazione di natura tecnica che richieda necessariamente l’espletamento di una complessa perizia fonometrica o di altro accertamento strumentale specifico.

In altre parole, il giudice non è vincolato a disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per misurare con precisione i decibel o i limiti amministrativi (come quelli stabiliti dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 447/95).

Il superamento della normale tollerabilità si configura come un giudizio fattuale interamente rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Questo significa che la decisione si basa sulla valutazione oggettiva del disturbo arrecato, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche del caso.

Il giudice ha la facoltà di fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori che, pur non essendo misurazioni strumentali, dimostrino in modo univoco che le immissioni sono tali da arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete o al godimento della proprietà.

Tali elementi possono includere:

  • Testimonianze dei vicini di casa o di altre persone informate sui fatti.
  • Relazioni o esposti presentati alle autorità competenti.
  • Verbali o atti di ispezione compiuti da organi di polizia o tecnici comunali.
  • Ispezioni giudiziali o accertamenti semplici.

È importante sottolineare la distinzione tra il rispetto dei limiti amministrativi (ad esempio, i limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale) e il concetto civilistico di normale tollerabilità.

  • Limiti Amministrativi: Misurano l’impatto acustico ai fini della tutela della salute pubblica e ambientale. Il loro superamento comporta quasi sempre l’illiceità civile.
  • Normale Tollerabilità (Art. 844 C.C.): È un criterio più elastico, che considera la situazione concreta, la condizione dei luoghi (ad esempio, se si tratta di una zona residenziale, industriale o mista) e la frequenza del disturbo.

Pertanto, il rispetto dei limiti amministrativi non esclude automaticamente che l’immissione sia civilisticamente intollerabile. Al contrario, anche in presenza di valori fonometrici inferiori ai massimi consentiti per legge, il giudice può dichiarare l’illecito civile se, per le circostanze del caso, il rumore viene percepito come insopportabile e pregiudizievole per il riposo o la qualità della vita (ad esempio, un rumore di sottofondo costante e ripetitivo in orari notturni).

La giurisprudenza riconosce al giudice civile un ruolo di arbitro del fatto, in cui l’equità e la valutazione complessiva del contesto prevalgono sull’esclusivo dato tecnico-strumentale. Questo approccio garantisce una tutela più efficace del diritto al riposo e al godimento della proprietà, consentendo al cittadino di ottenere giustizia anche quando una perizia specifica non sia possibile o non risulti conclusiva, basandosi invece su un impianto probatorio più ampio e fondato sulla percezione oggettiva del disturbo.