Articoli di informazione su novità nei settori del diritto | Studio Legale Zanetti PADOVA https://www.avvocatozanetti.it Mon, 10 Jul 2023 14:30:39 +0000 it-IT hourly 1 ACQUISTO AUTO USATE – GARANZIA LEGALE E GARANZIA CONVENZIONALE BENI DI CONSUMO https://www.avvocatozanetti.it/acquisto-auto-usate-garanzia-legale-e-garanzia-convenzionale-beni-di-consumo/ Mon, 10 Jul 2023 14:30:39 +0000 https://www.avvocatozanetti.it/?p=1028 In conformità con l’attuale disciplina del consumatore in materia di garanzie di beni di consumo che in sostanza ha recepito la Direttiva Europea n. 1999/44/CE, l’acquisto di auto usate da concessionaria è protetto da una serie di garanzie. La disciplina è prevista dall’art. 132 del Codice del consumo che così recita: Il venditore è responsabile, a […]

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In conformità con l’attuale disciplina del consumatore in materia di garanzie di beni di consumo che in sostanza ha recepito la Direttiva Europea n. 1999/44/CE, l’acquisto di auto usate da concessionaria è protetto da una serie di garanzie. La disciplina è prevista dall’art. 132 del Codice del consumo che così recita:

  1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
  2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
  3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
  4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130 comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

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In sintesi:

La garanzia legale prevista è di 2 anni ma convenzionalmente può essere ridotta, nella prassi in genere, la concessionaria concede solo 1 anno di garanzia. Attenzione se la polizza è convenzionale senza la dicitura “ulteriore” si potrebbe correre il rischio di sottoscrivere una polizza che preveda una garanzia ancora più breve di 1 anno.

Può essere prevista una garanzia convenzionale (cioè concordata col venditore) “ulteriore” che, nella prassi è a pagamento e a carico dell’acquirente. Attenzione proprio perché ulteriore non elimina la garanzia legale del venditore, in caso di inoperatività della polizza della garanzia convenzionale sottoscritta.

Vige la c.d. presunzione relativa di non imputabilità al cliente-consumatore dei difetti di conformità che vengano riscontrati entro 6 mesi dall’acquisto, per i quali il consumatore non deve provare nulla se non l’esistenza del vizio di conformità e purchè venga fatta tempestiva denuncia entro due mesi dalla scoperta del vizio.

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LA VENDITA DIRETTA NEL PROCESSO DI ESECUZIONE. NOVITA’ INTRODOTTA DALLA C.D. RIFORMA CARTABIA. https://www.avvocatozanetti.it/la-vendita-diretta-nel-processo-di-esecuzione-novita-introdotta-dalla-c-d-riforma-cartabia/ Mon, 10 Jul 2023 14:28:44 +0000 https://www.avvocatozanetti.it/?p=1025 Una delle novità più significativa introdotte nel processo esecutivo dalla c.d. Riforma Cartabia è sicuramente l’istituto della vendita diretta previsto agli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c. La ratio della norma va inquadrata nell’ambito del generale snellimento e razionalizzazione delle procedure perseguito dalla Riforma Cartabia, difatti, nel caso della procedura esecutiva immobiliare la vendita […]

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Una delle novità più significativa introdotte nel processo esecutivo dalla c.d. Riforma Cartabia è sicuramente l’istituto della vendita diretta previsto agli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c.

La ratio della norma va inquadrata nell’ambito del generale snellimento e razionalizzazione delle procedure perseguito dalla Riforma Cartabia, difatti, nel caso della procedura esecutiva immobiliare la vendita diretta è finalizzata a favorire una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del debitore esecutato.

Difatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 568 bis c.p.c.: Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni  prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può  chiedere al giudice  dell’esecuzione   di   disporre   la   vendita   diretta dell’immobile pignorato o di uno  degli  immobili  pignorati  per  un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di  stima  di cui   all’articolo   173-bis,   terzo   comma,   delle   disposizioni d’attuazione del presente codice.

A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l’offerta di acquisto nonché una cauzione non inferiore al decimo del  prezzo  offerto.

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L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore   almeno   cinque   giorni   prima   dell’udienza   prevista dall’articolo 569  al  creditore  procedente,  ai  creditori  di  cui all’articolo  498  e  a  quelli  intervenuti   prima   del   deposito dell’offerta medesima.

L’offerta e’ irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di  cui  al  secondo  comma dell’articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.

A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.

Già dalla semplice lettura dell’articolo 568 bis c.p.c. appare chiara la portata innovativa della norma considerato il notevole risparmio di tempi e costi di procedura, difatti, il debitore può chiedere di procedere alla vendita diretta in presenza di un offerente che versi cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto e che sia disposto a pagare un prezzo non inferiore a quello stabilito dalla perizia di stima.

L’istanza di vendita diretta come quella di conversione del pignoramento, può essere presentata una sola volta a pena di decadenza e non oltre 10 gg. prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. che è l’udienza centrale del processo esecutivo, una specie di spartiacque tra la fase del pignoramento e la fase liquidativa e satisfattiva successiva alla vendita. Si tratta di udienza di comparizione parti (debitore esecutato e creditori titolati e intervenuti oltre al procedente), udienza in cui il G.E. verifica la regolarità degli avvisi, valuta la documentazione depositata dal creditore procedente, la perizia di stima e, in assenza di condizioni ostative, dispone la vendita dell’immobile delegando ad un professionista ex art. 591 bis c.p.c. le operazioni di vendita e nominando lo stesso custode giudiziario dell’immobile dando a verbale tutte le indicazioni ed istruzioni per procedere alla vendita.

Una volta depositata l’istanza di vendita diretta da parte del debitore esecutato 10 gg prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c., il G.E. valuterà l’ammissibilità della stessa nell’udienza e se ritiene l’istanza ammissibile e non vi è opposizione dei creditori titolati ed intervenuti, il Giudice aggiudica l’immobile all’offerente.  Chiarissimo il risparmio di tempi e costi di procedura in questo caso.

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Se invece entro l’udienza 569 c.p.c., i creditori titolati ed intervenuti hanno proposto opposizione alla istanza di vendita diretta, si procede secondo quanto stabilito dall’art. 569 bis c.p.c.. Il G.E. concederà un termine non superiore a 45 gg. per l’effettuazione della pubblicità dell’offerta pervenuta e della vendita; concederà un termine di 90 gg. per la presentazione di ulteriori offerte ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata; convocherà debitore e creditori e gli offerenti ad una nuova udienza da fissarsi entro 15 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle ulteriori offerte; il G.E. potrà disporre che tutte le modalità di presentazione delle offerte e versamento cauzione avvengano in modalità telematica.

Ai sensi del V comma dell’art. 569 bis c.p.c. Il G.E. aggiudicherà l’immobile al migliore offerente e stabilirà le modalità di versamento del prezzo da versarsi a pena di decadenza entro 90 gg. Avvenuto il versamento del prezzo il G.E. pronuncerà il decreto con cui avviene il trasferimento dell’immobile.

 Si discute tra gli operatori del diritto se l’opposizione dei creditori alla vendita diretta debba essere motivata, in realtà, non vi è alcun obbligo normativo di motivazione dell’opposizione da parte dei creditori che possono solo avere il fine di aggiudicare l’immobile ad un prezzo più alto, favorendo la gara tra le offerte. Altro profilo interessante di questo nuovo istituto è rappresentato dalla circostanza che il debitore istante può presentare quale offerente anche il coniuge non debitore, anche se in comunione legale.

Ovviamente essendo la c.d. vendita diretta un istituto di nuovo conio, vedremo solo col passare del tempo, nella prassi dei vari Tribunali, i risvolti sia pratici che di procedura che si profileranno.

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IMMOBILI E DONAZIONE…QUANTI DUBBI https://www.avvocatozanetti.it/immobili-e-donazione-quanti-dubbi/ Wed, 14 Jun 2023 10:30:28 +0000 https://www.avvocatozanetti.it/?p=1018 Procedere alla donazione di un immobile sia per il donante che per il donatario (e spesso anche per i terzi) è meno semplice di ciò che sembra, soprattutto per la miriade di circostanze da valutare (o meglio, far valutare da un esperto in materia). Di seguito vedremo la gran parte delle problematiche che possono insorgere […]

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Procedere alla donazione di un immobile sia per il donante che per il donatario (e spesso anche per i terzi) è meno semplice di ciò che sembra, soprattutto per la miriade di circostanze da valutare (o meglio, far valutare da un esperto in materia).

Di seguito vedremo la gran parte delle problematiche che possono insorgere e l’iter da seguire; avere già un’idea delle domande che si devono porre è il metodo migliore per affrontare la questione.

La consapevolezza rende tutto più semplice, meno rischioso ed evita futuri contenziosi.


Chi può donare un immobile

A chi si può donare un immobile

La procedura da seguire

Donazione con riserva di usufrutto

Le varie forme di donazione dell’immobile

Donazione remuneratoria, obnuziale e tipica

Gli effetti della donazione

I vantaggi della donazione

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Le problematiche della donazione di un immobile

I costi della donazione

Chi paga per prassi le imposte in caso di donazione di un immobile

E’ necessario calcolare le imposte per la donazione di immobile

Come vengono tutelati gli eredi legittimari

Che cos’è la donazione indiretta di un immobile

Quando può essere impugnato un atto di donazione

La revocazione della donazione

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L’amministratore di sostegno. Disciplina e requisiti. https://www.avvocatozanetti.it/lamministratore-di-sostegno-disciplina-e-requisiti/ Mon, 29 May 2023 09:47:04 +0000 https://www.avvocatozanetti.it/?p=1013 La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni. […]

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La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L’art. 1 prevede, infatti, che “la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

L’amministrazione di sostegno si pone, così, come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.

La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.

Ai sensi dell’art. 404 c.c., la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

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La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.

I sostenitori di un’interpretazione estensiva della misura di protezione, richiamandosi al sopracitato art. 1 della legge n. 6/2004, ritengono inoltre che essa vada applicata, anche al di là della sussistenza di una specifica infermità o patologia, in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Resta complesso il tema della demarcazione tra l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno e dell’interdizione: in linea generale, si può affermare che, pur con alcune differenze su base geografica, l’istituto dell’interdizione trova sempre minore spazio in favore della nuova misura. Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:

  • Pubblico Ministero;
  • beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • coniuge;
  • persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore dell’interdetto;
  • curatore dell’inabilitato;
  • unito civilmente in favore del proprio compagno.

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”. Depositato il ricorso e svolta l’istruttoria del procedimento. Il Giudice Tutelare procede alla scelta del soggetto da nominare.

L’art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

  • in primo luogo, deve essere valorizzata l’eventuale designazione dell’amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
  • in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso; nell’effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
    • il coniuge che non sia separato legalmente;
    • la persona stabilmente convivente;
    • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
    • il parente entro il quarto grado;
    • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • inoltre, in caso di opportunità, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.

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