Time sharing. Sentenza punitiva per Intesa San Paolo Personal Finance

Il Tribunale di Padova condanna la banca al risarcimento della somma finanziata e al pagamento delle spese legali con aumento per manifesta infondatezza delle difese. Finisce il tempo dell’impunità. La motivazione: indeterminatezza dell’oggetto del contratto di vendita di un certificato in “time-sharing”.Vendita e finanziamento da ritenersi nulli, anche se risalente a 13 anni fa. Nullità contrattuale non prescrivibile. Sentenza punitiva Marito e moglie chiedevano fosse dichiarata la nullità del contratto di finanziamento erogato da FinemiroStile s.p.a., ora Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a., conrestituzione delle somme versate. Un finanziamento che prevedeva 60 rate, tutte corrisposte, pari a euro 237,90, per un totale di euro 14.274,00. Impensabile ottenere un simile risarcimento fino ad oggi, merito della caparbietà dell’ufficio legale della Federcontribuenti guidata dall’avv. Zanetti in materia multiproprietà. ”Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. si è opposta all’accoglimento delle domande come prevedibile, – commenta l’ufficio legale -, eccependo che il contratto di vendita non è nullo perché il certificato di associazione attribuisce il diritto di soggiornare una settimana l’anno nel complesso “Mediterranean Club Cala Pi”. Tuttavia il collegamento è previsto solo quando sussiste l’esistenza di un patto di esclusiva tra venditore e finanziatore. Diversamente, i due contratti devono ritenersi collegati da un nesso non funzionale, ma meramente economico. Come in questo caso”. Insomma, il finanziamento, secondo la Banca, non era direttamente legato al diritto di soggiornare una settimana l’anno nel complesso turistico. Non appare meritevole di tutela la posizione di un finanziatore prescelto dal venditore che, in presenza dello stretto collegamento esistente fra i contratti di vendita e finanziamento, cerchi di neutralizzare gli effetti del collegamento con una clausola vessatoria volta a limitare la possibilità di porre eccezioni.  Il finanziamento era stato richiesto in maniera evidente con l’unico scopo di acquistare il certificato di associazione e fu erogato direttamente al venditore (la circostanza che nella richiesta di finanziamento la collegata compravendita sia definita “tipo di multiproprietà: time sharing con CDP” costituisce un ulteriore conferma dell’impossibilità di determinare l’oggetto del diritto venduto). Il Tribunale di Padova ha quindi accertato la nullità del contratto di finanziamento fra gli attori e FinemiroStile s.p.a. (ora Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a.) collegato al contratto di compravendita del certificato di associazione concluso in data 23 settembre 2002 con la Travel Group Italia s.r.l., e hacondannato Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. alla restituzione in favore dei coniugi assistiti dallaFedercontribuenti, della somma di euro 14.274,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e di pagare le spese processuali, liquidate nella somma di euro 5.932,00, calcolate con un aumento del 20% in ragione della fondatezza delle ragioni dei consumatori e della manifesta infondatezza delle difese della Banca. In sostanza il Giudice ha emesso unasentenza cosiddetta punitiva.

  • Pubblicato il: 20 Febbraio 2015
  • | Categorie: Novità