Studio Legale Zanetti PADOVA 2025-10-29T15:17:04Z https://www.avvocatozanetti.it/feed/atom/ Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Disturbo della quiete pubblica. Perizia fonometrica. Cassazione stabilisce la non necessità della perizia]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1131 2025-10-29T15:17:04Z 2025-10-29T15:17:04Z Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 Penale del 26 settembre 2025 n. 32043 in materia di disturbo della quiete pubblica offre lo spunto per un esame della materia. La casistica è molto eterogenea e sino ad ora non si addiveniva ad una pronuncia di condanna in assenza di perizia che attestasse il […]

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Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione Sezione 3 Penale del 26 settembre 2025 n. 32043 in materia di disturbo della quiete pubblica offre lo spunto per un esame della materia.

La casistica è molto eterogenea e sino ad ora non si addiveniva ad una pronuncia di condanna in assenza di perizia che attestasse il superamento della normale tollerabilità.

Il caso di specie riguardava un uomo ritenuto responsabile del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone per avere, durante le ore notturne, cagionato forti rumori ed ascoltato musica ad alto volume, impedendo agli abitanti dell’appartamento del piano inferiore, il normale svolgimento della vita quotidiana e del riposo.

La Suprema Corte con ampia discettazione, ha fugato ogni dubbio in materia e confermato la decisione del Giudice di merito che aveva fondato il suo convincimento sulla testimonianza resa da due vicini di casa del ricorrente e sulla relazione di servizio delle Forze dell’Ordine intervenuti in loco che avevano effettivamente riscontrato la musica ad alto volume a notte fonda e presenza di cani nella casa del denunciato.

L’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità, ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile, è un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice, che può prescindere dalla stretta perizia fonometrica.

Il contenzioso tra vicini, spesso scatenato da rumori, fumi o altre immissioni che superano il limite della sopportazione, trova la sua regolamentazione cardine nell’articolo 844 del Codice Civile.

Tale norma stabilisce che il proprietario non può impedire le immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili, derivanti dal fondo del vicino, se queste non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Un principio giurisprudenziale consolidato, e recentemente ribadito, chiarisce la natura della prova in questi giudizi. L’accertamento del superamento della soglia non costituisce una mera valutazione di natura tecnica che richieda necessariamente l’espletamento di una complessa perizia fonometrica o di altro accertamento strumentale specifico.

In altre parole, il giudice non è vincolato a disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per misurare con precisione i decibel o i limiti amministrativi (come quelli stabiliti dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 447/95).

Il superamento della normale tollerabilità si configura come un giudizio fattuale interamente rimesso al prudente apprezzamento del giudice. Questo significa che la decisione si basa sulla valutazione oggettiva del disturbo arrecato, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche del caso.

Il giudice ha la facoltà di fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori che, pur non essendo misurazioni strumentali, dimostrino in modo univoco che le immissioni sono tali da arrecare oggettivamente disturbo alla pubblica quiete o al godimento della proprietà.

Tali elementi possono includere:

  • Testimonianze dei vicini di casa o di altre persone informate sui fatti.
  • Relazioni o esposti presentati alle autorità competenti.
  • Verbali o atti di ispezione compiuti da organi di polizia o tecnici comunali.
  • Ispezioni giudiziali o accertamenti semplici.

È importante sottolineare la distinzione tra il rispetto dei limiti amministrativi (ad esempio, i limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale) e il concetto civilistico di normale tollerabilità.

  • Limiti Amministrativi: Misurano l’impatto acustico ai fini della tutela della salute pubblica e ambientale. Il loro superamento comporta quasi sempre l’illiceità civile.
  • Normale Tollerabilità (Art. 844 C.C.): È un criterio più elastico, che considera la situazione concreta, la condizione dei luoghi (ad esempio, se si tratta di una zona residenziale, industriale o mista) e la frequenza del disturbo.

Pertanto, il rispetto dei limiti amministrativi non esclude automaticamente che l’immissione sia civilisticamente intollerabile. Al contrario, anche in presenza di valori fonometrici inferiori ai massimi consentiti per legge, il giudice può dichiarare l’illecito civile se, per le circostanze del caso, il rumore viene percepito come insopportabile e pregiudizievole per il riposo o la qualità della vita (ad esempio, un rumore di sottofondo costante e ripetitivo in orari notturni).

La giurisprudenza riconosce al giudice civile un ruolo di arbitro del fatto, in cui l’equità e la valutazione complessiva del contesto prevalgono sull’esclusivo dato tecnico-strumentale. Questo approccio garantisce una tutela più efficace del diritto al riposo e al godimento della proprietà, consentendo al cittadino di ottenere giustizia anche quando una perizia specifica non sia possibile o non risulti conclusiva, basandosi invece su un impianto probatorio più ampio e fondato sulla percezione oggettiva del disturbo.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[La Revoca della Donazione: un’analisi tra Tutela del Donante e Diritti dei Creditori]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1110 2025-03-24T08:58:56Z 2025-03-24T08:54:44Z La donazione è un atto di liberalità che trasferisce un bene da un soggetto (donante) a un altro (donatario), è un istituto giuridico che, sebbene mosso da intenti generosi, può celare insidie e complessità. La donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice Civile italiano, elementi essenziali della donazione: Spirito di Liberalità: La […]

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La donazione è un atto di liberalità che trasferisce un bene da un soggetto (donante) a un altro (donatario), è un istituto giuridico che, sebbene mosso da intenti generosi, può celare insidie e complessità.

La donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice Civile italiano, elementi essenziali della donazione:

Spirito di Liberalità: La donazione deve essere sorretta da un intento di liberalità, ossia dalla volontà del donante di arricchire il donatario senza ricevere nulla in cambio.

Arricchimento del Donatario: La donazione deve comportare un effettivo incremento del patrimonio del donatario.

Impoverimento del Donante: La donazione determina una diminuzione del patrimonio del donante.

Forma Solenne: in linea generale, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, ossia tramite un contratto stipulato davanti a un notaio, alla presenza di due testimoni. Questa formalità è richiesta a pena di nullità, a eccezione delle donazioni di modico valore.

Esistono vari tipi di donazione:

Donazione Diretta che è la forma più comune di donazione, in cui il donante trasferisce direttamente un bene o un diritto al donatario.

Donazione Indiretta si realizza invece attraverso atti diversi dalla donazione tipica, ma che producono comunque un arricchimento del donatario. Ad esempio, il pagamento del debito altrui.

Donazione Modale è la donazione gravata da un onere, ovvero un obbligo che il donatario deve adempiere.

 

La donazione può essere revocata in casi specifici, come l’ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli del donante e può essere soggetta ad azione di riduzione da parte degli eredi legittimari del donante, qualora leda la loro quota di legittima.

I creditori del donante possono esercitare l’azione revocatoria per rendere inefficace la donazione, qualora questa pregiudichi le loro ragioni.

La donazione è un atto complesso che richiede un’attenta valutazione delle implicazioni giuridiche. È fondamentale consultare un professionista del diritto per comprendere appieno i diritti e gli obblighi derivanti da una donazione, sia come donante che come donatario.

In particolare, quando la donazione riguarda immobili e viene utilizzata come strumento di protezione patrimoniale, i rischi di revoca e di pignoramento diventano concreti.

L’idea che la donazione di un immobile possa rappresentare una barriera invalicabile contro i creditori è invero un’illusione. Il Codice Civile italiano prevede strumenti di tutela efficaci per i creditori, come l’azione revocatoria, che possono vanificare la donazione e consentire il pignoramento del bene.

Pignoramento Diretto Entro un Anno dalla Donazione:

Se il creditore trascrive il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dalla donazione, può agire direttamente sull’immobile, senza necessità di avviare un’azione revocatoria.

In questo caso, l’intento fraudolento del donante è irrilevante: il creditore può far valere il proprio diritto di pignoramento indipendentemente dalle motivazioni che hanno spinto il donante a effettuare la donazione.

Azione Revocatoria Ordinaria (art. 2901 c.c.):

Decorso l’anno dalla donazione, il creditore ha a disposizione cinque anni dalla trascrizione della donazione per avviare l’azione revocatoria.

Questa azione, che si svolge davanti al Tribunale civile, mira a dichiarare inefficace la donazione nei confronti del creditore, consentendogli di pignorare l’immobile come se fosse ancora di proprietà del donante.

per far si che l’azione revocatoria vada a buon fine, il creditore deve dimostrare l’esistenza di alcuni presupposti fondamentali.

Presupposti dell’Azione Revocatoria

Esistenza del Credito: Il creditore deve dimostrare di vantare un credito nei confronti del donante, anche se non ancora esigibile.

Pregiudizio al Credito (Eventus Damni): La donazione deve aver impoverito il patrimonio del donante, rendendo più difficile per il creditore recuperare il proprio credito.

Consapevolezza del Pregiudizio (Scientia Damni): Il donante deve essere consapevole del pregiudizio che la donazione arreca al creditore.

Anche le donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal figlio, sono soggette a revocatoria.

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla trascrizione della donazione. L’accoglimento dell’azione rende la donazione inefficace nei confronti del creditore, che può pignorare l’immobile.

Data la complessità della materia, è fondamentale consultare un avvocato esperto prima di procedere con una donazione, soprattutto se si teme il pignoramento.

Oltre all’azione revocatoria promossa dai creditori, la donazione può essere revocata anche per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). Queste cause di revoca, che tutelano il donante da comportamenti lesivi o da cambiamenti significativi nella sua situazione familiare, aggiungono un ulteriore livello di complessità alla materia.

La donazione di immobili, sebbene animata da intenti generosi, può rivelarsi una strategia rischiosa e inefficace per proteggere il patrimonio dai creditori. È essenziale valutare attentamente le conseguenze di tale scelta, tenendo conto dei diritti dei creditori, delle possibili azioni legali e delle cause di revoca previste dal Codice Civile.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Diritto di abitazione del coniuge superstite. Se si rinuncia all’eredità si perde il diritto di abitazione?]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1107 2025-02-12T16:38:31Z 2025-02-12T16:38:31Z Ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c. al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tale diritto di abitazione ha ad oggetto la sola casa […]

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Ai sensi del secondo comma dell’art. 540 c.c. al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Tale diritto di abitazione ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale.

 

Il diritto di abitazione si va ad aggiungere al diritto successorio del coniuge superstite e rappresenta una specie di lascito a favore del coniuge che è a tutti gli effetti equiparabile ad un legato (ossia una disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario detto legatario, diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso) ma stabilito dal Legislatore.

La ratio di tale norma è da rinvenire nel tutelare l’interesse del coniuge superstite a continuare a vivere nella abitazione principale ovviamente in presenza di determinati presupposti:

– vincolo matrimoniale esistente al momento del decesso,

– l’immobile deve essere di proprietà del de cuius oppure in comunione dei beni tra i coniugi.

 

Il diritto di abitazione e di uso sui mobili invero rappresentano due diritti distinti, pertanto, il coniuge può anche rinunciare ad uno di essi e soprattutto rappresentano un elemento aggiuntivo rispetto alla quota di eredità spettante normalmente al coniuge (1/2 del patrimonio del defunto) per cui non sono soggetti ad azione di riduzione, è un diritto che scatta già al momento dell’apertura della successione.

 

La L. n. 72 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha esteso tale diritto di abitazione alle c.d. unioni civili e anche alla convivenza di fatto.

ll convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, di proprietà del defunto, per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016.

 

In tal modo viene tutelato il diritto all’abitazione dalle pretese restitutorie dei successori del defunto per un lasso di tempo ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente superstite di trovare un’altra soluzione abitativa.

Inoltre se nella stessa casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, lo stesso avrà diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Per quanto attiene al diritto di abitazione del convivente di fatto superstite, occorre precisare che questo è riconosciuto salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile ovvero il godimento della casa familiare è attribuito tenendo sempre prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

 

I due diritti (abitazione e uso dei mobili di quella abitazione) non possono essere ceduti o dati in locazione ad altri e, per quanto attiene al coniuge superstite, si estinguono con il decesso del superstite per il convivente come abbiamo visto ha una durata limitata nel tempo (nel massimo 5 anni). Imposte e tributi durante l’esercizio del diritto di abitazione sono a carico del superstite e non degli altri eredi.

 

Il diritto di uso e di abitazione prevale anche in caso di successione testamentaria ovvero in presenza di testamento e altri eredi in quanto è un diritto riconosciuto ex lege, in automatico.

 

E veniamo al quesito che maggiormente viene posto nella prassi: se il coniuge superstite rinuncia all’eredità perde il diritto di abitazione?

La rinuncia all’eredità è quell’ atto mediante il quale l’erede del defunto dichiara di rinunciare, per qualsiasi motivo, all’eredità stessa. In genere si rinuncia nel caso in cui l’eredità sia gravata da debiti oppure quando si voglia favorire l’accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.

La rinuncia è un atto pubblico e deve essere deve essere dichiarata dagli eredi prima della denuncia di successione e deve essere resa davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale competente, entro 3 mesi dalla morte se si è in possesso dei beni o entro 10 anni dal decesso se non si è in possesso dei beni.

Può essere presentata innanzi ad un Notaio o nel Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto. La forma scritta è prescritta ad substantiam e, quindi, la sua mancata osservanza provocherà l’invalidità della rinuncia stessa.

Il coniuge superstite che rinuncia all’eredità data la natura di legato ex lege del diritto di abitazione e di uso di mobili potrà mantenere il solo diritto di abitazione e, quindi, pur non rispondendo dei debiti del defunto, avrà il diritto di continuare a vivere nell’immobile che era stato il tetto domestico e di coabitazione della coppia.

 

La ratio è di tutela del coniuge superstite, spesso anziano, per evitare che si sobbarchi i debiti del defunto solo per avere un’abitazione dove vivere negli ultimi anni della propria vita.

 

Difatti come già sopra esposto, il diritto di abitazione nella casa coniugale viene acquisito dal coniuge superstite come legato ex lege, in via automatica di diritto, in quanto espressamente previsto a suo favore dal codice civile; non si deve quindi considerare parte della successione legittima o testamentaria del de cuius.

 

Di conseguenza, anche quando il coniuge rinuncia all’eredità oppure viene escluso dalla stessa a fronte di disposizioni testamentarie che lo diseredano, eventualmente contestabili dal coniuge in qualità di erede legittimario, manterrà comunque il proprio legato del diritto reale di abitazione ex art. 540 c.c.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Divieto dei patti successori – art. 458 c.c. – tutela dell’autonomia privata]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1104 2025-03-24T09:11:38Z 2024-10-14T09:55:46Z DIVIETO PATTI SUCCESSORI – art. 458 c.c. – Ordinanza della Corte di Cassazione Civile del 9.1.2024, n. 722 – principi giurisprudenziali in materia, tutela dell’autonomia privata L’art. 458 del codice civile prevede che “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È […]

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DIVIETO PATTI SUCCESSORI – art. 458 c.c. – Ordinanza della Corte di Cassazione Civile del 9.1.2024, n. 722 – principi giurisprudenziali in materia, tutela dell’autonomia privata
L’art. 458 del codice civile prevede che “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.

Si tratta del c.d. divieto di patti successori secondo cui non è possibile, secondo il nostro ordinamento, disporre in vita della propria successione o della successione di altri tramite accordi in tal senso.
Appare evidente in questa materia l’esigenza del Legislatore di contemperare l’autonomia privatistica intesa come libertà di disporre del proprio patrimonio e dei propri beni a mezzo testamento con l’esigenza pubblicistica di non consentire abusi e facili aggiramenti di disposizioni di legge.
Di recente la Cassazione con l’ordinanza del 9.1.2024, n. 722 ha riproposto in materia dei principi giurisprudenziali consolidati che hanno ribadito in ogni caso la tutela dell’autonomia privata negoziale in riferimento ad un caso particolare in cui i genitori e i figli hanno pianificato di comune accordo un trasferimento di quote societarie per donazione allo scopo di riequilibrare le posizioni patrimoniali dei figli.
L’ordinanza della Corte offre lo spunto per comprendere la logica del Legislatore nell’aver stabilito il divieto di patti successori e per porre l’attenzione sulla autonomia privata che va comunque tutelata.
Il caso di specie riguarda un fratello che agiva in giudizio nei confronti delle sorelle, chiedendo la revoca della donazione di quote di una società a responsabilità limitata che lo stesso attore aveva disposto a favore delle sorelle, ai sensi dell’art. 803 cod. civ.
Le sorelle convenute eccepivano che l’atto che formalmente era intestato come donazione, in realtà, rappresentava l’esecuzione di una intesa formalizzata con un precedente accordo ossia una scrittura privata del 15.11.2008, con il quale i genitori avevano inteso definire, assieme ai figli, l’assetto della divisione dei propri beni tra i figli medesimi.
Le sorelle sottolineavano che il trasferimento delle quote aveva lo scopo di riequilibrare la situazione patrimoniale, poiché erano state fatte precedenti attribuzioni dei genitori al fratello.
Secondo la tesi delle sorelle, la donazione di cui l’attore chiedeva la revocazione veniva in realtà a dissimulare un negozio con funzione solutoria, in adempimento dell’impegno precedentemente assunto dal fratello con la citata scrittura privata. Quest’ultimo replicava, deducendo la nullità della scrittura privata, in quanto conclusa in violazione del divieto di patti successori di cui all’art. 458 cod. civ. La tesi del fratello, è stata ritenuta infondata nel giudizio di primo grado, mentre è stata invece accolta dalla Corte d’appello di Milano. Ad avviso della Corte di secondo grado la scrittura privata del 15/11/2008 antecedente la donazione (18/12/2008) costituiva un vero e proprio patto successorio, avendo i figli concluso l’accordo in qualità di aventi diritto alla successione.
Successione peraltro non ancora aperta dei genitori (ancora in vita) e risultando che la comune intenzione delle parti era quella di riequilibrare le rispettive situazioni patrimoniali nell’ottica della futura successione dei genitori, andando a rinunciare persino al diritto di contestare in futuro le donazioni effettuate dai genitori medesimi, quali anticipazioni di eredità.
Secondo la Corte di Appello la nullità della scrittura privata andava a travolgere a cascata anche la successiva donazione, descritta come un «atto solutorio privo di causa meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ. e, ulteriormente, nullo perché posto in essere in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ., essendo finalizzato a realizzare uno scopo illecito».
Propongono poi ricorso per Cassazione le sorelle affidando l’impugnazione a ben sette motivi.
La Corte di Cassazione ribaltando la sentenza di II grado ha accolto il ricorso, dichiarando valida la pattuizione familiare e la successiva donazione, mettendo in luce che la Corte d’appello ha omesso di verificare la presenza di almeno due dei presupposti applicativi dell’art. 458 cod. civ.: 1) se i genitori che insieme ai figli avevano partecipato alla scrittura privata avessero inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così del ius poenitendi e
2) se l’accordo relativo al trasferimento, dal promittente al promissario, avesse luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato.
Sulla scorta di tali osservazioni, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: «l’impegno assunto da fratelli, d’intesa con i genitori, di procedere a forme di conguaglio o compensazione per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dai genitori non viola il divieto di patti successori, in quanto non viene ad investire i diritti spettanti sulla futura successione mortis causa del genitore ed anzi non trova in quest’ultima il presupposto causale».
Invero alla luce delle richiamate argomentazioni della Cassazione, si registra una crescente apertura al riconoscimento di espressioni dell’autonomia privata, alternative al testamento, nell’ambito del diritto successorio, tenendo conto che sorgono sempre più di frequente esigenze di pianificazione ereditaria che però di fatto si scontrano coi limiti stabiliti dall’ordinamento alla autonomia privata.
Sempre più famiglie hanno l’esigenza di disciplinare gli assetti patrimoniali prima della morte di uno dei genitori, con l’obiettivo di evitare l’insorgere di controversie in seguito all’apertura della successione, il patto di famiglia sinora non ha dato una risposta adeguata a tali esigenze, pertanto, diventa imprescindibile il ruolo di un avvocato esperto in materia che possa consigliare e indirizzare i familiari nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Testamento olografo – falsità – indegnità alla successione]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1100 2024-09-06T08:25:34Z 2024-09-06T08:25:34Z In materia di testamento, il Legislatore ha in qualche modo derogato ai principi generali vigenti in materia di invalidità dei negozi per il prevalere del principio del c.d. favor testamenti ossia dare prevalenza alla interpretazione delle disposizioni testamentarie per la conservazione delle volontà di chi ha fatto testamento. Nel caso del testamento olografo che è […]

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In materia di testamento, il Legislatore ha in qualche modo derogato ai principi generali vigenti in materia di invalidità dei negozi per il prevalere del principio del c.d. favor testamenti ossia dare prevalenza alla interpretazione delle disposizioni testamentarie per la conservazione delle volontà di chi ha fatto testamento.

Nel caso del testamento olografo che è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 comma 1 c.c.), l’assenza di elementi senza i quali non vi è certezza della provenienza del testamento dal defunto (ossia difetto di autografia ovvero di sottoscrizione) comporta la nullità assoluta ed imprescrittibile cioè non soggetta a prescrizione.
Al contrario, l’inosservanza di tutte le altre formalità previste dalla legge comporta l’annullabilità del testamento che è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è soggetta a prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento.
La particolarità della materia si manifesta nel caso in cui gli eredi diano conferma o volontaria esecuzione ad un testamento nullo, se ciò ovviamente viene fatto con la consapevolezza della nullità del testamento. In tal caso tale nullità è sanata, salvo che le disposizioni contenute nel testamento nullo a cui si è dato esecuzione siano illecite o contrarie all’ordine pubblico od al buon costume.

Per quel che invece riguarda la eventuale lesione della c.d. quota di legittima, essa non dà luogo a nullità del testamento, ma coloro che sono stati lesi hanno diritto a proporre l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che pregiudicano i propri diritti di legittimari.

Nel caso del testamento olografo falso, invece la esecuzione volontaria dello stesso, non esclude la possibilità d’impugnarlo.

Difatti qualora si abbia il sospetto che il testamento sia falso, perché ad esempio non è stato redatto e/o sottoscritto, almeno parzialmente, dal testatore, occorrerà sottoporre il documento ad un perito che attraverso scritture c.d. comparative, quali frasi o firme in atti pubblici o privati sicuramente attribuibili al testatore, potrà stabilire se effettivamente il testamento sia stato scritto di pugno dal testatore. Egli potrà così individuare anche eventuali interpolazioni o cancellazioni e persino la loro reale datazione o meglio collocazione nel tempo.
Ai fini di contestare l’autenticità del testamento olografo, due sono i mezzi che possono essere azionati: la c.d. querela di falso oppure l’azione di accertamento negativo.
Non si tratta di mezzi alternativi, il ricorso all’uno esclude l’altro.
La scelta dell’una o dell’altra strada ha visto per anni la giurisprudenza della Suprema Corte, altalenante fra le due soluzioni, fino alla pronuncia a Sezioni Unite n. 12307/2015, seguita anche dalla recente pronuncia Cass. Civ. n. 1159 del 04/05/2023. In queste due sentenze la Cassazione ha optato per la soluzione del ricorso all’azione di accertamento negativo se si vuole far accertare la falsità del testamento olografo. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione chi contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza del documento e deve provarne la falsità, ovvero la non provenienza dall’autore apparente. Con la sentenza n. 12307 del 2015 venne quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. La giurisprudenza successiva ha ribadito e confermato questo principio di diritto: in particolare, con l’ordinanza n. 24749 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “ il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private [poiché] tale negozio, pur gravitando nell’orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa [e pertanto] chi agisce contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio” .

L’azione di accertamento negativo ad oggi può pertanto ritenersi il mezzo processuale necessario per contestare la autenticità del testamento olografo.

È opportuno data la delicatezza e complessità della materia affidarsi ad un avvocato esperto in materia di successioni. Per il responsabile della falsificazione del testamento, si configura sia una responsabilità penale che può portare a condanna penale ai sensi dell’art. 491 c.p. dai tre ai dieci anni, ridotte di 1/3 in alcuni casi e anche una responsabilità civile ossia potrà essere dichiarato indegno a succedere ai sensi dell’art. 463 c.c. n. 6. Difatti il responsabile della falsità o colui che ha utilizzato il testamento falso allo scopo di beneficiarne o di ledere eventuali altri potenziali eredi, potrà essere dichiarato indegno a succedere ed in tal modo escluso dalla successione ereditaria, anche se erede a diverso titolo, con la ulteriore conseguenza che i restanti eredi vedranno accrescere proporzionalmente la propria quota di eredità.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Valore probatorio della mail – Prova civile – Assunzione dei mezzi di prova – non contestazione della mail –piena prova del patto aggiunto al contratto]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1097 2024-06-06T15:21:54Z 2024-06-06T15:21:54Z La Cassazione è tornata di recente sulla questione della validità probatoria della mail semplice ed il caso concreto è molto particolare: si tratta infatti di una estensione di una copertura assicurativa richiesta dal cliente assicurato al proprio broker assicurativo via mail o meglio tramite uno scambio di mails e, di conseguenza, stabilire se sia possibile […]

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La Cassazione è tornata di recente sulla questione della validità probatoria della mail semplice ed il caso concreto è molto particolare: si tratta infatti di una estensione di una copertura assicurativa richiesta dal cliente assicurato al proprio broker assicurativo via mail o meglio tramite uno scambio di mails e, di conseguenza, stabilire se sia possibile che la mail inviata possa essere considerata prova in giudizio e, come tale, aggiuntiva di un patto scritto valido al contratto assicurativo.

La Cassazione nell’esaminare la fattispecie sottoposta individua due problemi di diritto: l’uno riguarda le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi “scritto” per i fini di cui all’art. 1888 c.c.; l’altro riguarda l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale.

La Corte d’appello di Milano ha escluso di possedere una prova scritta dell’estensione della copertura del rischio assicurato così ragionando: l’assicurato è in possesso di una e-mail proveniente dal dominio della società cliente, ma non sottoscritta con firma digitale; non vi è quindi certezza che essa sia stata spedita “dal titolare del relativo account”, invece che da un terzo; tale incertezza è rafforzata dal fatto che l’assicurazione ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni necessarie ex art. 1888 c.c.

In definitiva la Corte d’appello, rilevato che la e-mail non era sottoscritta con firma digitale, ne ha escluso sic et simpliciter sia qualsiasi rilievo probatorio, sia la natura di “atto scritto”.

Secondo la Suprema Corte questa valutazione della Corte territoriale non è stata conforme a diritto per due ragioni: sia per quanto attiene la questione della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello “scritto” di cui all’art. 1888 c.c.; sia per quanto attiene il problema delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

Muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico, le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo. Le norme in materia fanno una distinzione tra documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”.

Per i documenti con firma elettronica “semplice” secondo l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabilisce: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di (qualità,) sicurezza, integrità ed immodificabilità“. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare semplicemente che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta. Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare gli elementi menzionati dall’art. 20.

Le caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, vanno valutate infatti dai documenti a disposizione del giudicante: e quindi dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica.

Questa valutazione secondo la Cassazione andava condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto. Resta da capire se la mail semplice possa avere in sé le caratteristiche antedescritte.

Innanzitutto il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c., se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (vds. Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019); se invece ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in uno con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.

Nel caso di specie la generica contestazione della mail o meglio della provenienza della mail da parte dell’assicurazione non è idonea a disconoscere il valore probatorio della mail stessa, anche se non sottoscritta digitalmente. Fermo restando che l’assicurazione non aveva contestato il contenuto della mail ma solo la provenienza. La Cassazione ha ritenuto che valutata come indizio nell’ambito del quadro probatorio generale del giudizio, la mail avesse efficacia probatoria di estensione della polizza e, come tale, valevole ai fini di clausola aggiuntiva del contratto assicurativo.

Per questi motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza di II grado, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la decisione da uniformarsi ai principi antedescritti.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Successione transfrontaliera con Paesi Extra UE – chiamati all’eredità residenti all’estero – chiamati all’eredità residenti all’estero minorenni – con o senza cittadinanza italiana]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1094 2024-05-27T10:26:54Z 2024-05-27T10:26:54Z In materia di successione può accadere che il defunto deceda in Italia ma che i chiamati all’eredità risiedano stabilmente all’estero. In questo caso l’accettazione dell’eredità così come la rinuncia, per essere validamente prestata deve essere fatta valere nel luogo di apertura della successione (luogo della morte del de cuius). La situazione si complica poi nel […]

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In materia di successione può accadere che il defunto deceda in Italia ma che i chiamati all’eredità risiedano stabilmente all’estero. In questo caso l’accettazione dell’eredità così come la rinuncia, per essere validamente prestata deve essere fatta valere nel luogo di apertura della successione (luogo della morte del de cuius). La situazione si complica poi nel caso in cui tra i chiamati all’eredità vi siano minori in quanto è necessario che sia un giudice tutelare o autorità con funzioni analoghe ad autorizzare il minore all’accettazione o rinuncia dell’eredità date le conseguenze nella sfera giuridica patrimoniale del minore che potrebbe trovarsi ad ereditare solo debiti del de cuius e non un patrimonio con un attivo con tutte le conseguenze che derivino da tale scelta.

In caso di erede cittadino europeo nulla quaestio, si applica il Regolamento UE 650/2012, restando applicabile la L.218/1995 secondo la quale all’art. 46 “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

Nei casi in cui si tratti di chiamato all’eredità stabilmente residenti in Paesi Extra UE la legge applicabile sarà la L. 218/95 che prevede l’automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri alle condizioni previste dagli artt. 65 e 66 della L. 218/95.

Nel caso invece in cui il chiamato all’eredità sia cittadino extra UE la rinuncia o l’accettazione potrà essere raccolta da un notaio nel paese di residenza o dal console italiano all’estero (se erede con cittadinanza italiana) e poi recepito e legalizzato nel nostro ordinamento.

Nel caso di chiamato all’eredità cittadino extra UE minorenne si deve tener conto della previsione secondo cui il provvedimento straniero che recepisce la rinuncia all’eredità in nome e per conto di chiamato minorenne, qualora non sia preceduto da un provvedimento autorizzativo della competente autorità, può essere considerato contrario all’ordine pubblico e, pertanto, sottrarsi alla previsione dell’automatico riconoscimento previsto dall’art. 66 Legge n.218/1995.

Il principio espresso dall’art. 66 L.218/1995 secondo il quale “provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano“.

Alla successione del chiamato all’eredità minorenne residente all’estero dovranno applicarsi gli artt. 471 e 374 c.c. in base ai quali il minorenne chiamato all’eredità non può mai accettare puramente e semplicemente l’eredità ma deve sempre esserci una accettazione con beneficio di inventario che deve (così come la rinuncia) sempre essere preventivamente autorizzata dal giudice tutelare.

Ne discende che in ipotesi di mancata preventiva autorizzazione dell’organo giudiziario (volta a verificare che ci sia una eredità attiva a tutela del minore), ci si deve interrogare sulla possibilità di riconoscere automaticamente l’efficacia in Italia del provvedimento straniero così come prescrive l’art.66 Legge n.218/1995.

La normativa contenuta negli artt. 374 e 471 c.c. è posta a tutela del minore in quanto volta a verificare se l’asse ereditario è passivo e in ogni caso ad evitare che il minore rimanga esposto per debiti superiori all’attivo ereditario e quindi deve essere considerata come norma imperativa di ordine pubblico che non può essere disapplicata.

Di conseguenza un provvedimento straniero di rinuncia all’eredità in nome e per conto di un minore emesso senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (o dell’autorità straniera competente in materia con funzioni analoghe), deve ritenersi come lesivo dell’ordine pubblico e come tale non automaticamente riconoscibile ai sensi dell’art.65 L.218/1995.

Per individuare quale sia l’autorità preposta all’emissione del provvedimento di accettazione con beneficio di inventario/rinuncia previa disapplicazione del provvedimento straniero, si dovrà avere riguardo alla residenza del minore in quanto, qualora fosse all’estero e si tratti di minore con cittadinanza italiana si potrà ricorrere al Console italiano nella circoscrizione in cui risiede il minore ai sensi dell’art. 34 D.lgs n.71/2011.

Difatti a norma dell’art. 34 “il capo dell’ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.”

Al titolare dell’ufficio consolare dunque spetta, con riferimento ai connazionali che risiedono nella sua circoscrizione di competenza, l’esercizio delle funzioni di volontaria giurisdizione attribuite dall’ordinamento alla potestà del giudice tutelare.

Come noto, la giurisdizione volontaria rappresenta una tipologia di giurisdizione non contenziosa. In questo tipo di giurisdizione l’organo giudiziario non è chiamato a dirimere controversie in materia di situazioni giuridiche soggettive. In qualità di soggetto terzo ed imparziale, è invece chiamato a integrare una fattispecie costituiva di un rapporto, di un negozio giuridico o di uno status. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle funzioni di tutela e curatela dei minori e delle persone incapaci, o alla nomina dell’amministratore di sostegno. L’autorità consolare, nei casi individuati dal legislatore, è pertanto giudice tutelare ed assume la veste di organo giurisdizionale, con tutti i poteri che ne conseguono (ad esempio il potere di promuovere giudizi incidentali di legittimità costituzionale ex art. 134 della Costituzione).

Nel caso in cui il minore chiamato all’eredità residente all’estero in Paese extra UE e non avente cittadinanza italiana, coloro che hanno la potestà genitoriale potranno rivolgersi al Giudice avente funzioni analoghe al giudice tutelare nel Paese straniero per essere autorizzati all’accettazione e/o rinuncia dell’eredità italiana.

Il provvedimento dell’autorità straniera sarà quindi poi automaticamente recepito dal nostro ordinamento in quanto in linea coi principi stabiliti dalla L. 218/95.

La complessità della questione che involve normative di Stati diversi e pone problemi di riconoscimento dei provvedimenti stranieri nel nostro Paese, presuppone una specializzazione in materia di successioni e soprattutto di successioni internazionali e transfrontaliere extra UE che impone di rivolgersi ad un avvocato esperto in materia che possa assistere e supportare il chiamato all’eredità in tutte le fasi del procedimento: dall’analisi del caso concreto, alla disciplina applicabile, alla valutazione del patrimonio ereditario sino alla formale accettazione o rinuncia all’eredità con conseguente recepimento nel nostro ordinamento della dichiarazione di volontà del chiamato validamente prestata.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Usufrutto e nuda proprietà – diritti e obblighi del nudo proprietario e dell’usufruttuario – usufrutto congiuntivo con accrescimento – vendita immobile con usufrutto – estinzione usufrutto e consolidamento]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1091 2024-05-09T17:09:36Z 2024-05-09T17:09:36Z Accade sovente nella prassi che i genitori donino ai figli la nuda proprietà di un immobile riservandosi l’usufrutto. Ma come funziona la gestione della proprietà e quali poteri ha il nudo proprietario e quali l’usufruttuario? L’usufrutto è regolato dalle norme di cui agli artt. 978 e ss. del codice civile e può essere definito come […]

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Accade sovente nella prassi che i genitori donino ai figli la nuda proprietà di un immobile riservandosi l’usufrutto. Ma come funziona la gestione della proprietà e quali poteri ha il nudo proprietario e quali l’usufruttuario?

L’usufrutto è regolato dalle norme di cui agli artt. 978 e ss. del codice civile e può essere definito come un diritto reale di godimento di un bene altrui, da cui si traggono tutte le utilità, rispettando la destinazione economica della cosa col rispetto altresì dei limiti imposti dalla legge.

Uno dei primi limiti imposti dalla legge riguarda la durata dell’usufrutto, se l’usufruttuario è una persona fisica, l’usufrutto non può superare la durata della vita dello stesso, se invece l’usufruttuario è una persona giuridica, l’usufrutto non può superare i 30 anni. Da qui discende il carattere della temporaneità dell’usufrutto. L’usufrutto dunque attribuito ad un singolo soggetto non può eccedere la vita dell’usufruttuario medesimo e non può essere trasmesso agli eredi. Nel caso di atto di disposizione tra vivi, si avrà la particolarità che il diritto di usufrutto si estinguerà alla morte del primo titolare.

Se l’usufrutto spetta in capo a più soggetti (art. 678 codice civile), il decesso di uno dei titolari fa concentrare il relativo diritto pro quota in capo ai superstiti qualora la sua costituzione specifica che si tratta di usufrutto congiunto con diritto di accrescimento. In caso contrario, alla morte di ciascun usufruttuario, la sua quota si consoliderà in capo al nudo proprietario sino al consolidamento integrale.

Altro limite dell’usufrutto riguarda l’estensione: l’usufruttuario può godere e possedere la cosa, ma non gli è consentito apportare trasformazioni, proprio perché al termine dell’usufrutto, la nuda proprietà è destinata a riespandersi.

De residuo si ricavano i poteri del nudo proprietario, in realtà i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario sono disciplinati minuziosamente nel codice civile. L’usufruttuario è tenuto a restituire le cose che formano oggetto del suo diritto quando questo sia cessato, e a goderne impiegando l’ordinaria diligenza.

In sostanza al nudo proprietario viene assicurata una situazione di vantaggio proiettata nel futuro che diventerà attuale solo con la reintegrazione nella pienezza del diritto conseguente all’estinzione dell’usufrutto.

Resta, in ogni caso, in capo al nudo proprietario il dovere di vigilare sugli eventuali abusi dell’usufruttuario. L’usufruttuario può godere di ogni utilità prodotta dalla cosa, può vendere i frutti o darla in locazione ma ha l’obbligo di custodia della cosa e di restituzione al termine dell’usufrutto.

Al nudo proprietario spetta il potere di decidere sulla destinazione economica della cosa, è tenuto alle riparazioni straordinarie, nonché, al pagamento delle imposte che gravano sulla proprietà. Pertanto potremo dire che il nudo proprietario è soggetto agli obblighi del capitale (bene soggetto ad usufrutto) mentre la rendita del capitale spetta all’usufruttuario.

L’usufrutto può essere legale o volontario, cioè costituito per volontà della legge o dell’uomo (art. 978 c.c.). È legale ad esempio quello sui beni del minore (che, per l’art. 324 c.c., come modificato dalla l. 151/1975, spetta a entrambi i genitori). È volontario quello che viene costituito con un contratto (a titolo gratuito od oneroso) o con atto mortis causa (legato di usufrutto).

Nella prassi è molto diffusa l’intestazione ai figli dell’immobile che divengono nudi proprietari con riserva di usufrutto in capo ai genitori, ebbene una delle problematiche più diffuse attiene alla vendita di un immobile gravato di usufrutto.

In primis è bene evidenziare che il nudo proprietario può vendere l’immobile mentre l’usufruttuario no, può solo concederlo in locazione. Ovviamente con la vendita dell’immobile da parte del nudo proprietario non cessa l’usufrutto che resta in piedi sino al termine, ma cosa ben più importante è che l’usufruttuario non può esprimere alcun consenso / dissenso alla vendita né percepire alcun compenso. L’usufruttuario però può cedere il diritto di usufrutto a terzi dietro corrispettivo o a titolo gratuito.

Esistono due casi in cui l’usufruttuario può diventare proprietario e, di conseguenza, godere dei diritti di compravendita sull’immobile e cioè:

– quando l’usufruttuario acquista la casa dal nudo proprietario;

– quando, per successione o decesso del nudo proprietario, l’usufruttuario acquista la totalità dei diritti di proprietà.

Solo in questi due casi di consolidamento dell’usufrutto, il titolare del diritto può diventare proprietario pieno dell’immobile e decidere, eventualmente, di venderlo.

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Marco Alberto Zanetti <![CDATA[Trasmissibilità per atto tra vivi e mortis causa dell’azione di riduzione per lesione legittima]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1087 2024-04-08T08:12:06Z 2024-04-08T08:12:06Z Successione mortis causa – lesione di quota di riserva di legittima – azione di riduzione – legittimazione degli eredi o aventi causa del legittimario Accade sovente che nello svolgimento della professione forense, il parere professionale richiesto, per la particolarità del caso sottoposto, offra lo spunto per la trattazione e approfondimento di tematiche molto interessanti per […]

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Successione mortis causa – lesione di quota di riserva di legittima – azione di riduzione – legittimazione degli eredi o aventi causa del legittimario

Accade sovente che nello svolgimento della professione forense, il parere professionale richiesto, per la particolarità del caso sottoposto, offra lo spunto per la trattazione e approfondimento di tematiche molto interessanti per le conseguenze giuridiche e pratiche che producono.
Veniamo al caso sottoposto: Tizio e Caia sono due coniugi in regime di comunione legale senza figli. Nel 2020 muore Tizia che ha fatto testamento, nominando erede universale un suo nipote Tiberio con ciò ledendo la quota di riserva di legittima del coniuge superstite Tizio.
Passano gli anni, Tizio ad un certo punto decide di reclamare la sua quota di legittima lesa e instaura una mediazione in cui chiama l’onorato testamentario a trovare una soluzione bonaria per la restituzione della sua quota di riserva violata dal testamento della moglie.
Nelle more della instaurata mediazione, purtroppo muore anche Tizio legittimario leso e dal testamento si apprende che ha nominato erede universale suo nipote Sempronio.
Il quesito sottoposto è il seguente: può Sempronio, quale erede universale di Tizio, subentrare allo stesso nella mediazione, ma soprattutto proporre l’azione di riduzione nei confronti del nipote erede di Caia che ha ereditato anche la legittima del defunto Tizio.
L’azione di riduzione è lo specifico mezzo concesso al legittimario (colui che per legge, ha diritto a una quota di eredità o ha altri diritti nella successione) al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che abbiano leso i suoi diritti alla quota di legittima.
L’art. 557 c.c. prevede espressamente i soggetti che possono chiedere la riduzione per lesione di legittima (ossia la legittimazione attiva all’azione) : i legittimari, i loro eredi e gli aventi causa.
Invero in alcune pronunce si era negato il diritto di subentrare nell’azione proposta o proponenda dal de cuius facendo riferimento alla c.d. natura personale dell’azione di riduzione.
Invero la Corte di Cassazione ha già preso posizione in materia con una interessante sentenza del 30.10.2008 n. 26254 che ha rilevato come vi sia stato un fraintendimento in ordine al concetto di natura personale dell’azione di riduzione, precisando:
“ invero il suo carattere personale evidenzia che essa compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima, con la conseguenza che l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì solo alla quota di colui che si ritiene leso (Cass. 12.5.1999 n. 4698);” risulta quindi evidente l’irrilevanza di tale orientamento nella fattispecie, laddove il nipote erede testamentario di Tizio farà valere non la sua qualità di legittimario con riferimento alla eredità dello zio, bensì la propria legittimazione quale erede di Tizio a subentrare nell’azione di riduzione rectius nella mediazione originariamente proposta da quest’ultimo, ovviamente sempre nei limiti della propria quota.
In sostanza l’erede di Tizio subentrerà nei diritti di legittimario dello stesso relativamente all’eredità della defunta moglie di costui.
Di conseguenza, il legittimario subentrante, in caso di accoglimento della domanda di riduzione, acquisirà il diritto alla restituzione dei beni già appartenuti al de cuius eccedenti la quota disponibile, ne deriva la natura patrimoniale di tale diritto e quindi, la piena trasmissibilità dell’azione di riduzione all’erede del legittimario Tizio.
Il principio di diritto che si desume dalla sentenza testè citata è il seguente:
in riferimento alla legittimazione attiva, ciascun legittimario può domandare la riduzione nei limiti della sua quota individuale. L’azione non dà luogo a litisconsorzio attivo e la sentenza fa stato solo nei confronti dei legittimari che hanno preso parte al giudizio. In ragione della natura patrimoniale dell’azione di riduzione se ne ammette la trasmissibilità a causa di morte e tra vivi nonché l’esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori personali del legittimario.
Quanto alla legittimazione passiva, tale azione può essere promossa contro l’onorato testamentario o il donatario e la sentenza non ha efficacia diretta nei confronti del terzo acquirente; in ragione della sua natura di azione personale è esclusa la legittimazione passiva dei terzi aventi causa.
Conseguenza dell’azione di riduzione è l’azione di restituzione la quale, salvo il limite generale derivante dalle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali, è regolata diversamente a seconda che si tratti di acquirenti di diritti di godimento o di garanzia (categoria nella quale rientrano anche coloro che abbiano costituito vincoli di indisponibilità come il creditore pignorante), oppure di acquirenti della proprietà o, in genere, dello stesso diritto oggetto della liberalità ridotta.
Sinteticamente può dirsi che se il bene oggetto di riduzione è stato gravato da un peso, deve essere restituito libero; se il bene è stato trasferito ad altri, il legittimario può agire in restituzione solo dopo la preventiva escussione del donatario, con tutti i limiti previsti dall’art. 563 c.c. “Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.] .
L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153 c.c.].
Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.”
L’art. 563 c.c. prevede quindi l’azione di restituzione anche contro gli aventi causa dai beneficiari delle disposizioni lesive della legittima soggette a riduzione. Tale azione si collega ad una fattispecie complessa, costituta dal giudicato di riduzione e dalla vana escussione dei beni del donatario contro cui è stato pronunziato: l’azione non sorge, se non in quanto il legittimario abbia preventivamente escusso i beni dell’onerato o del donatario (con esito in tutto o in parte infruttuoso) e, una volta sorta, è assoggettata a un controdiritto del terzo il quale può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose di base, pagando l’equivalente in denaro.
È molto controverso il carattere dell’azione di restituzione. Mentre un indirizzo parla di efficacia reale dell’azione di restituzione, in quanto può essere esperita contro qualsivoglia avente causa, altro orientamento individua nell’obbligo di restituzione dei beneficiati un obbligo estraneo al diritto di proprietà e ritiene che il valore dell’art. 563 c.c. consista nell’ammettere un eccezionale obbligo di restituzione. In questa prospettiva non può parlarsi di efficacia reale in quanto essa non è idonea a dedurre in giudizio il diritto di proprietà: oggetto del processo di riduzione non è il diritto di proprietà sugli immobili donati o traferiti mortis causa attraverso una disposizione eccedente la disponibile, bensì il potere sostanziale alla modificazione dello status di erede che ha ereditato anche la quota di legittima.
Colui che ha comprato i beni immobili dall’erede soggetto a riduzione (terzo acquirente) può però sottrarsi all’azione di restituzione: l’art. 2652 c.c. n. 8, prevede infatti una fattispecie acquisitiva a favore del terzo avente causa dal beneficiario di una donazione o di una disposizione testamentaria eccedente la quota disponibile. Presupposti applicativi sono: l’anteriorità della trascrizione dell’acquisto del terzo rispetto alla trascrizione della domanda di riduzione, l’acquisto a titolo oneroso e il decorso di dieci anni senza che sia stata trascritta la domanda di riduzione.
Dunque, se il legittimario leso trascrive la domanda entro il decennio, il conflitto sarà risolto in suo favore, anche se il subacquirente sia il primo trascrivente; in caso contrario, se egli omette la trascrizione, prevarrà il terzo subacquirente che ha trascritto il suo acquisto, anche nell’ipotesi in cui la causa di riduzione sia stata promossa prima della scadenza dei dieci anni.

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manager <![CDATA[Intervista Radio Avvocato Marco Alberto Zanetti]]> https://www.avvocatozanetti.it/?p=1064 2024-04-04T16:33:48Z 2024-04-04T14:04:45Z Sono Marco Alberto Zanetti, Padovano di nascita e di origine, 50 anni, avvocato da 20 anni e cassazionista da sei anni. Io mi occupo tendenzialmente di diritto immobiliare, immobiliare turistico, diritto agrario e diritto delle successioni. Di tutto quello che è l’aspetto dei diritti reali tendenzialmente, quindi diritti tangibili. Ho approfondito queste materie perché e […]

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Sono Marco Alberto Zanetti, Padovano di nascita e di origine, 50 anni, avvocato da 20 anni e cassazionista da sei anni. Io mi occupo tendenzialmente di diritto immobiliare, immobiliare turistico, diritto agrario e diritto delle successioni. Di tutto quello che è l’aspetto dei diritti reali tendenzialmente, quindi diritti tangibili.

Ho approfondito queste materie perché e io ritengo che ci sia sempre la necessità di avere un consulto, una consulenza preventiva su quelli che sono gli aspetti che riguardano la compravendita degli immobili, la compravendita dei terreni e le successioni e quindi tutto quello che riguarda anche poi la divisione ereditaria, perché stiamo parlando di situazioni importanti che possono creare ansia ai cittadini e molto spesso si prende un po’ alla leggera all’inizio, per poi trovarsi in situazioni molto più difficili e con problematiche anche costose in futuro.

Quindi la mia specializzazione anche se non si può parlare tecnicamente di specializzazione si è consolidata negli anni proprio nelle materie che riguardano specificamente le compravendite e gli immobili in generale.

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